La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV.
Per quanto riguarda la normativa italiana, l’ esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano tale termine al 1° luglio 2016.
La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche “non vincolanti”, che la Commissione “metterà a disposizione almeno 6 mesi prima del 1° luglio 2016”.
Viene mantenuta comunque l’impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.
Campi elettromagnetici: ulteriore rinvio della valutazione del rischio
23
Lug