In particolare con l’Accordo del 22 febbraio 2012 sono stati definiti contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione teorico-pratica, per l’abilitazione alla conduzioni di particolari attrezzature di lavoro specificatamente individuate.
Tra le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori rientrano:
- I carrelli elevatori;
- Le piattaforme di lavoro elevabili;
- Le gru;
- Le macchine per il movimento terra;
- I trattori agricoli e forestali.
L’accordo individua, quindi i soggetti formatori abilitati all’erogazione della specifica formazione che, esclusi i soggetti c.d. “istituzionali” (Regioni e Province Autonome, Ministero del Lavoro, INAIL, Associazioni Sindacali, Ordini Professionali, etc…), devono rientrare nel sistema di accreditamento previsto in ogni Regione e Provincia Autonoma.
Al pari di quanto è avvenuto in sede di definizione dei requisiti dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, sono untualizzati i requisiti organizzativi e di attestazione delle attività formative.
In particolare si segnala lìestrema rilevanza, data alle esercitazioni pratiche da effetuarsi in idonee aree attrezzate, con specifica valutazione di ciascun allievo in determinate operazioni con prove plurime.
Per quanto riguarda l’architettura dei corsi, ciascun percorso formativo relativo alla specifica attrezzatura è suddiviso in:
- Un breve modulo Giuridico – Normativo sulla normativa generale in materia di sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e sulle responsabilità dell’operatore;
- Un modulo Tecnico sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura di lavoro e delle sue componenti
- Un modulo Pratico di esercitazione sulle modalità operative di utilizzo dell’attrezzatura, la cui durata dipende ulteriormente dalle specificità dell’attrezzatura stessa.
I contenuti del modulo tecnico e di quello pratico sono individuati nel dettaglio per ciascun gruppo e sottogruppo di attrezzatura di lavoro.
Anche la formazione sulle specifiche attrezzature ha durata quinquennale: l’abilitazione deve essere rinnovata mediante modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.
L’Accordo entrerà in in vigore trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso e quindi a partire dal 12 marzo 2013.